La SOAVE Engineering è dotata di una variegata compagine professionale; ciò permette la redazione di studi specifici per l’analisi e la valutazione di impatto ambientale di un progetto.
L’impatto ambientale di un intervento, ha come scopo quello di prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione del progetto anziché combatterne successivamente gli effetti. Le diverse forme di analisi dipendono dalle caratteristiche del progetto stesso e si possono così articolare:
- Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – VA (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. così come modificato dal D.Lgs. 4/2008)
- Valutazione di Impatto Ambientale – VIA (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. così come modificato dal D.Lgs. 4/2008)
- Valutazione di Incidenza Ambientale – VincA (ai sensi del D.P.R 357/1997 e ss.mm.ii.)
- Relazione Paesaggistica (ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.C.M. 12.12.2005)
Nello specifico, quando parliamo di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), si fa riferimento all’analisi di un progetto per individuarne, descriverne e valutarne gli effetti diretti ed indiretti sulla salute umana e su alcune componenti ambientali quali la fauna, la flora, il suolo, le acque, l’aria, il clima, il paesaggio e il patrimonio culturale e sull’interazione fra questi fattori e componenti.
Obiettivo del processo di VIA è proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.
Esistono, in base alla normativa di riferimento sopracitata, procedure diverse per lo studio dell’impatto ambientale e paesaggistico:
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La Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VA)
È disciplinata dall‘articolo 20 del D. Lgs. 152/2006 e le opere che rientrano nella procedura sono elencate nell’allegato IV del D. Lgs. 152/2006.
È una procedura da attivare allo scopo di valutare, ove previsto, se determinati progetti di opere o impianti possono avere impatti negativi e significativi sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale.
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La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
È regolamentata dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del D. Lgs. 152/2006. Le opere che rientrano nella procedura sono elencate nell’allegato III dell’indicato D. Lgs. 4/2008 ovvero nell’Articolo 6, commi 6 e 8, del D. Lgs 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 4/2008.
- Valutazione di Incidenza Ambientale (in acronimo VINCA o VI)
Ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitari (SIC), sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Introdotta dall’art. 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale.
- Relazione Paesaggistica
Regolata dall’art. 146 del Codice dei Beni culturali (D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.), è necessaria per tutti gli interventi che ricadono in zone vincolate per legge o tipizzate tramite la pianificazione paesistica regionale al fine di ottenere il Nulla Osta Paesaggistico da parte della Soprintendenza.